SUPER AMMORTAMENTO AL 130% SUI NUOVI MACCHINARI

I nostri impianti rientrano nelle categorie previste!

Con la nuova Legge di Bilancio 2018 le aziende hanno la possibilità di beneficiare del “superammortamento” e ridurre così il carico fiscale acquistando nuovi macchinari ed ammortizzandone il costo anziché del 100%, nella misura del 130%.

Le agevolazioni fiscali alle imprese per rilanciare gli investimenti e la produttività sono uno dei perni principali della nuova manovra economica.

La misura è volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi (fino al 31 dicembre 2018) attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef.

La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 30% portando al 130% il valore della deduzione.

 

Ecco un esempio di calcolo:

Una azienda acquista un bene strumentale del valore di € 100.000, ammortizzabile in cinque anni, pertanto la percentuale di ammortamento annuo è del 20%. Con l’ammortamento ordinario del solo 100% del valore del bene si possono dedurre dal reddito € 20.000 come quota di ammortamento a partire dall’anno in cui è acquistato e nei quattro successivi fino al raggiungimento di € 100.000.

Con l’ammortamento previsto con la legge di stabilità 2018 c’è la possibilità di poter dedurre il 130% del valore del bene acquistato, calcolando le quote di ammortamento non su 100.000 ma su 130.000 cioè sul valore del bene aumentato del 30%. Pertanto, in questo esempio, la quota di ammortamento annuale che l’azienda può dedurre è di € 26.000 per cinque anni.

 

Nello specifico l’articolo 1, commi 29 e 30 della LEGGE DI BILANCIO 2018, proroga le misure di maggiorazione del 30% degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2017.

La proroga è confermata, ma con la riduzione dal 40% al 30% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità inizialmente nel 2016 (art. 1, commi 91-97) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

L’agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 ovvero sino al 30 giugno 2019, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

 

Definizione di bene strumentale nuovo:

In generale, al fine di circoscrivere la tipologia di beni che beneficiano della misura è utile soffermarsi sulla nozione di bene materiale "strumentale nuovo".

Gli investimenti devono riferirsi a beni caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all’attività dell’impresa beneficiaria, in sostanza devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa (cfr. in tal senso la Circolare 5/E del 19 febbraio 2015).

Tali beni devono poi essere contraddistinti dall'attributo della novità, inteso come bene mai utilizzato da altri soggetti.

In concreto un bene è definibile come nuovo quando viene acquistato dal produttore o dal rivenditore, da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, e il bene non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto.

Al riguardo si precisa che il requisito della novità è riconosciuto anche al bene esposto in show room e utilizzato dal rivenditore a solo scopo espositivo.

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